Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rilascio del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.

 

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      4. Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
      5. La condanna per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del marchio di conformità sociale e la restituzione degli incentivi e delle agevolazioni eventualmente percepiti dall'impresa ai sensi dell'articolo 3.