1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rilascio del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.